Il §877A(f) sottrae alla vendita figurativa gli interessi che il covered expatriate vanta, alla data rilevante, in qualità di beneficiario di un trust non-grantor. La ragione è pratica: un interesse beneficiario, spesso discrezionale e privo di mercato, non si presta a una valutazione puntuale al valore di mercato.
Alla vendita figurativa la norma sostituisce un prelievo sulle erogazioni: ogni distribuzione, diretta o indiretta, a favore del covered expatriate subisce una ritenuta del 30% sulla parte imponibile.
La distinzione preliminare: grantor o non-grantor
Prima di applicare il §877A(f) occorre qualificare il trust, perché i due regimi divergono completamente.
| Trust grantor | Trust non-grantor | |
|---|---|---|
| Imputazione | I beni sono riferiti al disponente ai fini fiscali | Il trust è soggetto autonomo |
| Regime applicabile | Vendita figurativa sui beni imputati | §877A(f) |
| Momento del prelievo | Giorno precedente la rinuncia | A ogni distribuzione futura |
| Durata | Si esaurisce subito | Indeterminata |
Se il covered expatriate è considerato titolare dei beni in trust secondo le regole sui trust grantor, quei beni entrano nella vendita figurativa ordinaria e il §877A(f) non opera. La qualificazione dipende dall'atto istitutivo, dai poteri riservati e dalla concreta amministrazione: è una valutazione tecnica che precede logicamente ogni calcolo.
Il funzionamento della ritenuta
- Si applica alle distribuzioni dirette e indirette, comprese quelle effettuate a terzi nell'interesse del beneficiario;
- colpisce la parte imponibile della distribuzione, non necessariamente l'intero importo erogato;
- è operata dal trustee, sul quale gravano i relativi obblighi;
- il beneficiario si considera aver rinunciato ai benefici convenzionali che consentirebbero di ridurla.
Una regola che colpisce il trust, non solo il beneficiario
Se il trust distribuisce al covered expatriate beni il cui valore è superiore al costo fiscale, il trust stesso realizza la plusvalenza come se avesse ceduto quei beni al valore di mercato. L'onere si riflette dunque sull'intero fondo in trust e, indirettamente, su tutti gli altri beneficiari — che possono non avere alcun collegamento con gli Stati Uniti e trovarsi a subire le conseguenze della posizione di uno solo.
Gli adempimenti
Il covered expatriate deve informare il trustee della propria qualifica mediante il Modulo W-8CE, secondo i termini fissati dalla Notice 2009-85. Da quel momento gravano sul trustee obblighi di ritenuta e di comunicazione verso l'amministrazione finanziaria statunitense.
Il punto è tutt'altro che teorico quando il trustee è estero e non ha alcun rapporto con l'ordinamento statunitense: può non essere attrezzato per adempiere, può rifiutarsi, e la posizione del beneficiario ne risulta comunque compromessa.
Una coda che non si chiude
È la differenza più rilevante rispetto agli altri regimi del §877A. La vendita figurativa chiude i conti in un giorno; il §877A(f) istituisce un rapporto destinato a durare quanto dura il trust. Un beneficiario giovane di un trust familiare di lunga durata può restare esposto alla ritenuta del 30% per decenni.
Per questo, quando è coinvolto un trust, la valutazione non può limitarsi al costo immediato della rinuncia: occorre proiettare il flusso atteso delle distribuzioni future e considerare se l'assetto del trust possa essere rivisto prima dell'espatriazione, ove l'atto istitutivo lo consenta.